1. Possono accedere agli interventi del Fondo le piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi dell'articolo 3, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
a) l'impresa risulti regolarmente iscritta al registro delle imprese;
b) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
c) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;
d) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;
e) l'impresa non abbia già usufruito di altri aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 7.