Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere agli interventi del Fondo le piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi dell'articolo 3, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

          a) l'impresa risulti regolarmente iscritta al registro delle imprese;

          b) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

          c) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

 

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          d) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

          e) l'impresa non abbia già usufruito di altri aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

      2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 7.